Protocollo aggiuntivo

Art. 7

COSTI DELLA PROCEDURA ARBITRALE

In vigore dal 6 ago 2020
COSTI DELLA PROCEDURA ARBITRALE In una procedura arbitrale ai sensi del presente Protocollo, a meno che le autorità competenti degli Stati contraenti concordino diversamente, i seguenti costi sono ripartiti equamente tra gli Stati contraenti: (a) le spese delle personalità indipendenti che corrispondono ad un importo equivalente alla media dell'importo ordinariamente rimborsato ai funzionari apicali degli Stati contraenti interessati; e (b) i compensi delle personalità indipendenti che sono limitati a 1.000 Euro per persona per ciascun giorno di riunione. I costi sostenuti dalla persona interessata non sono a carico degli Stati contraenti, anche in caso di ritiro della denuncia.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;93#art-pa-7

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