Protocollo aggiuntivo
Art. 2
NOMINA DEGLI ARBITRI
In vigore dal 6 ago 2020
NOMINA DEGLI ARBITRI
1. Salvo che le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscano di comune accordo regole diverse, i paragrafi da 2 a 4 si applicano ai fini degli Articoli da 1 a 8 del presente Protocollo.
2. Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri di un collegio arbitrale:
a) Il collegio arbitrale è composto da tre membri, persone fisiche, con competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale.
b) Ciascuna autorità competente designa un membro del collegio entro 60 giorni dalla data della richiesta d'arbitrato ai sensi del paragrafo 1 dell' del presente Protocollo. I due membri del collegio così designati nominano, entro 60 giorni dall'ultima designazione, un terzo membro che assume le funzioni di Presidente del collegio arbitrale. Il Presidente non deve avere la nazionalità nè essere residente di uno dei due Stati contraenti.
c) Ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze degli Stati contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonché dei loro consulenti) al momento dell'accettazione della nomina, deve mantenere la propria imparzialità e indipendenza durante tutto il processo e deve evitare successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pregiudicare l'aspetto di imparzialità e indipendenza degli arbitri rispetto al processo,
d) Ciascuna autorità competente fornisce una lista di cinque persone indipendenti da nominare come membri del collegio arbitrale.
3. Nel caso in cui l'autorità competente di uno Stato contraente non nomini un membro del collegio arbitrale secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 2 oppure concordati dalle autorità competenti degli Stati contraenti, l'autorità competente dell'altro Stato contraente nomina un membro del collegio arbitrale scegliendo una persona dalla lista fornita dal primo Stato contraente ai sensi del paragrafo 2(d) del presente Articolo.
4. Se i due membri del collegio arbitrale inizialmente designati non nominano il Presidente secondo le modalità ed entro i termini temporali specificati nel paragrafo 2 oppure concordati dalle autorità competenti degli Stati contraenti, il Presidente viene designato dal funzionario più alto in grado del Centro per le Politiche e Amministrazione Fiscali dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico che non abbia la nazionalità dì alcuno dei due Stati Contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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