Accordo

Art. 30

DIRITTO AI BENEFICI

In vigore dal 6 ago 2020
DIRITTO AI BENEFICI Nonostante le altre disposizioni del presente Accordo, un beneficio ai sensi del presente Accordo non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;93#art-a-30

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