Trattato sul trasferimento
Art. 9
CONSEGNA DELLA PERSONA TRASFERITA
In vigore dal 29 lug 2020
CONSEGNA DELLA PERSONA TRASFERITA
1. Quando si perviene a un accordo sul trasferimento, le Parti si accordano sulla data, l'ora, il luogo e la procedura da seguire per il trasferimento, che viene concordato attraverso i canali stabiliti al paragrafo 1 dell' del presente Trattato.
2. La Parte che Riceve è responsabile della custodia della persona condannata, durante il suo trasferimento dalla Parte che Trasferisce, e successivamente allo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tst-9