Trattato sul trasferimento
Art. 11
ESECUZIONE DELLA CONDANNA NEL PAESE CHE RICEVE
In vigore dal 29 lug 2020
ESECUZIONE DELLA CONDANNA NEL PAESE CHE RICEVE
1. Le Autorità della Parte che Riceve devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale stabilite nella sentenza emessa dalle Autorità della Parte che Trasferisce.
2. L'esecuzione della condanna è disciplinata dalla legge della Parte che Riceve e soltanto tale Parte è competente per l'adozione delle relative decisioni, ivi compreso il riconoscimento in favore della persona trasferita di eventuali benefici o particolari modalità di esecuzione della condanna.
3. Se la condanna è, per sua natura, durata o per entrambe, incompatibile con la legge della Parte che Riceve, questa può eseguirla o, altrimenti, commutarla in conformità alla propria legislazione interna. La condanna da eseguirsi non può, in ogni caso:
a. essere più grave, per natura o durata, della condanna inflitta nella Parte che Trasferisce;
b. eccedere il massimo della pena previsto dalla legge della Parte che Riceve per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;
c. essere contraria ai principi fondamentali della Parte che Trasferisce.
4. L'esecuzione della sentenza dopo la commutazione è regolata dalle leggi e dalle procedure della Parte che Riceve, ivi compresa l'applicazione di diminuzioni di pena e della libertà condizionale e di altri benefici che possano essere adottati durante l'esecuzione della condanna.
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