Trattato sul trasferimento
Art. 13
INFORMAZIONI SULL'ESECUZIONE DELLA PENA
In vigore dal 29 lug 2020
INFORMAZIONI SULL'ESECUZIONE DELLA PENA
La Parte che Riceve deve fornire alla Parte che Trasferisce informazioni sull'esecuzione della pena nei seguenti casi:
1. l'esecuzione della pena è terminata:
2. la persona condannata è fuggita o è deceduta prima che l'esecuzione della pena sia terminata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2020-07-17;82#art-tst-13