Trattato sul trasferimento
Art. 10
ESENZIONE DI LEGALIZZAZIONE
In vigore dal 29 lug 2020
ESENZIONE DI LEGALIZZAZIONE
1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualunque altro materiale trasmesso secondo quanto stabilito dal presente Trattato, sono esenti da qualunque legalizzazione, autenticazione e altri requisiti formali.
2.I documenti, registri, dichiarazioni e qualunque altro materiale trasmesso dall'Autorità Centrale, devono essere ammessi come prova senza bisogno di altra garanzia o conferma di autenticità.
3. Le Autorità Centrali garantiscono l'autenticità dei documenti trasmessi.
Storico versioni
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