Trattato sul trasferimento

Art. 10

ESENZIONE DI LEGALIZZAZIONE

In vigore dal 29 lug 2020
ESENZIONE DI LEGALIZZAZIONE 1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualunque altro materiale trasmesso secondo quanto stabilito dal presente Trattato, sono esenti da qualunque legalizzazione, autenticazione e altri requisiti formali. 2.I documenti, registri, dichiarazioni e qualunque altro materiale trasmesso dall'Autorità Centrale, devono essere ammessi come prova senza bisogno di altra garanzia o conferma di autenticità. 3. Le Autorità Centrali garantiscono l'autenticità dei documenti trasmessi.
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