Trattato sul trasferimento
Art. 12
MANTENIMENTO DELLA GIURISDIZIONE
In vigore dal 29 lug 2020
MANTENIMENTO DELLA GIURISDIZIONE
1. La Parte che Trasferisce mantiene la propria giurisdizione per la modifica o la revoca delle condanne e delle sentenze adottate dalle proprie autorità giudiziarie.
2. La Parte che Riceve deve modificare o considerare conclusa l'esecuzione di una condanna non appena venga informata di una decisione della Parte che Trasferisce da cui consegua una modifica o revoca della condanna o della pena imposta dalle sue autorità giudiziarie.
Storico versioni
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