Trattato di estradizione

Art. 18

Spese

In vigore dal 20 dic 2019
Spese 1. Lo Stato Richiesto dovrà sostenere le spese che si avranno sul suo territorio per l'esecuzione della richiesta di estradizione. 2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'. 3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente, nonché le spese del transito di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;150#art-tde-18

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