Trattato di estradizione
Art. 13
Richieste di estradizione avanzate da più Stati
In vigore dal 20 dic 2019
Richieste di estradizione avanzate da più Stati
Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:
a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
b) la gravità dei diversi reati;
c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
d) la nazionalità ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
e) le rispettive date di presentazione delle richieste;
f) la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;150#art-tde-13