Trattato di estradizione

Art. 14

Consegna della persona

In vigore dal 20 dic 2019
Consegna della persona 1. Se lo Stato Richiesto concede l'estradizione, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione dell'estradizione. Lo Stato Richiedente è altresì informato della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione. 2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente è informato della concessione dell'estradizione. 3. Se nei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo lo Stato Richiedente non ha preso in consegna l'estradando, lo Stato Richiesto pone immediatamente in libertà lo stesso e può rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per gli stessi fatti avanzata dallo Stato Richiedente, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente articolo. 4. Se uno degli Stati non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 5. Quando l'estradando si sottrae al processo nello Stato Richiedente prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna, facendo ritorno nello Stato Richiedente, potrà essere nuovamente estradato sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dallo Stato Richiedente per gli stessi fatti, senza che sia necessario presentare nuovamente i documenti previsti dall' del presente Trattato. 6. Il periodo trascorso in stato di detenzione provvisoria, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall', paragrafo 1.
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