Trattato di estradizione

Art. 2

Fatti che danno luogo all'estradizione

In vigore dal 20 dic 2019
Fatti che danno luogo all'estradizione 1) Ai fini di questo Trattato, l'estradizione può essere concessa quando: a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno; b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una sentenza di condanna definitiva per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati e quando, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena privativa della libertà ancora da espiare è di almeno sei mesi. 2) Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia. 3) Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati sanzionati ai sensi della legge di entrambi gli Stati con pene privative della libertà, ma uno o più reati non soddisfi i requisiti previsti negli incisi precedenti, lo Stato Richiesto può concedere l'estradizione anche per questi ultimi, purchè almeno uno di questi delitti soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 4) L'estradizione è concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;150#art-tde-2

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