Trattato di estradizione

Art. 4

Motivi di rifiuto facoltativi

In vigore dal 20 dic 2019
Motivi di rifiuto facoltativi L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze: a) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata; b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi dello Stato Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta; c) se lo Stato Richiesto ha in corso un procedimento penale in riferimento alla persona per la commissione del delitto per il quale si richiede l'estradizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-11-25;150#art-tde-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo