Trattato di estradizione
Art. 5
Estradizione dei cittadini
In vigore dal 20 dic 2019
Estradizione dei cittadini
1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie autorità competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce allo Stato Richiesto, per la via diplomatica, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.
3. Lo Stato Richiesto comunica allo Stato Richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.
Storico versioni
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