Trattato di estradizione
Art. 19
Informazioni successive
In vigore dal 20 dic 2019
Informazioni successive
Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce nel più breve tempo possibile, allo Stato Richiesto, informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;150#art-tde-19