Trattato di estradizione

Art. 19

Informazioni successive

In vigore dal 20 dic 2019
Informazioni successive Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce nel più breve tempo possibile, allo Stato Richiesto, informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;150#art-tde-19

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Informazioni successive (Art. 19 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo