Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 1
Oggetto
In vigore dal 20 dic 2019
TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE
TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL COSTA RICA
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, qui di seguito denominati «Parti Contraenti»,
Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio,
Considerando che, a tal fine, è necessaria la conclusione di un accordo bilaterale di assistenza giudiziaria in materia penale,
Hanno stabilito quanto segue:
Oggetto
1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.
2. Tale assistenza comprende:
a) la ricerca e l'identificazione di persone;
b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione dinanzi all'autorità competente dello Stato Richiedente;
d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;
f) l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;
g) l'assunzione di interrogatori;
h) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di cose;
i) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
j) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al medesimo;
k) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
l) lo scambio di informazioni in materia di diritto;
m) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.
3. Il presente Trattato non si applica:
a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;
b) all'estradizione di persone;
c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente;
d) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena.
4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti Contraenti.
Storico versioni
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