Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 6

Esecuzione della richiesta

In vigore dal 20 dic 2019
Esecuzione della richiesta 1. Lo Stato Richiesto dà immediata esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione nazionale. A tal fine, l'autorità giudiziaria dello Stato Richiesto emette gli ordini di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di sequestro o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta. 2. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto esegue la richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dallo Stato Richiedente. 3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato Richiesto può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, lo Stato Richiesto informa con sufficiente anticipo lo Stato Richiedente della data e del luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza. Le persone così autorizzate possono, tramite le autorità competenti dello Stato Richiesto, rivolgere domande in relazione alle attività di assistenza, acquisire direttamente, nel corso dell'assunzione della prova, documentazione attinente alla prova stessa o chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori comunque collegati a dette attività. 4. Lo Stato Richiesto informa nel più breve tempo possibile lo Stato Richiedente dell'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo Stato Richiesto ne dà immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicandone i motivi. 5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione è risolta dall'autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive autorità centrali. Se la persona invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione è data comunicazione attraverso le rispettive autorità centrali, affinché l'autorità competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.
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