Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 10

Assunzione probatoria nello Stato Richiedente

In vigore dal 20 dic 2019
Assunzione probatoria nello Stato Richiedente 1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'autorità competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere qualsiasi tipo di dichiarazioni ovvero di compiere altre attività processuali. Lo Stato Richiesto informa nel più breve tempo possibile lo Stato Richiedente della disponibilità di tale persona. 2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'autorità del territorio dello Stato Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.
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