Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 15

Produzione di documenti ufficiali e pubblici

In vigore dal 20 dic 2019
Produzione di documenti ufficiali e pubblici 1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente, su richiesta, copia autentica degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico. 2. Lo Stato Richiesto può fornire copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici non accessibili al pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle autorità giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. È discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;150#art-tda-15

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