Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 17
Perquisizioni, sequestri e confisca
In vigore dal 20 dic 2019
Perquisizioni, sequestri e confisca
1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, esegue gli accertamenti e le indagini richieste per accertare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose pertinenti allo stesso e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle indagini.
Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti allo stesso.
2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti allo stesso ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti allo stesso, in conformità all' del presente Trattato.
3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente i proventi di reato o le cose pertinenti al medesimo ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni concordate tra gli Stati stessi.
4. Nell'applicare il presente articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.
Storico versioni
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