Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 21

Scambio di informazioni sulla legislazione

In vigore dal 20 dic 2019
Scambio di informazioni sulla legislazione Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;150#art-tda-21

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Scambio di informazioni sulla legislazione (Art. 21 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo