Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 23

Esclusione della legalizzazione e validità di atti e documenti

In vigore dal 20 dic 2019
Esclusione della legalizzazione e validità di atti e documenti Le richieste e i documenti forniti in conformità al presente Trattato non richiedono ulteriori legalizzazioni, autenticazioni e apostille ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato Richiedente.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;150#art-tda-23

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Esclusione della legalizzazione e validità di atti e documenti (Art. 23 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo