Art. 23 · Esclusione della legalizzazione e validità di atti e documenti
Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 23

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Esclusione della legalizzazione e validità di atti e documenti

In vigore dal 20 dic 2019
Esclusione della legalizzazione e validità di atti e documenti Le richieste e i documenti forniti in conformità al presente Trattato non richiedono ulteriori legalizzazioni, autenticazioni e apostille ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato Richiedente.
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