Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 22

Trasmissione di sentenze e certificati penali

In vigore dal 20 dic 2019
Trasmissione di sentenze e certificati penali 1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dallo Stato Richiedente. 2. I certificati penali necessari all'autorità giudiziaria dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle autorità giudiziarie dello Stato Richiesto.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;150#art-tda-22

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Trasmissione di sentenze e certificati penali (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo