Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 21
43 / 49Scambio di informazioni sulla legislazione
In vigore dal 20 dic 2019
Scambio di informazioni sulla legislazione
Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.
Storico versioni
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