Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 8

Citazioni e notifiche

In vigore dal 20 dic 2019
Citazioni e notifiche 1. Lo Stato Richiesto provvede a effettuare le citazioni e a notificare i documenti trasmessi dallo Stato Richiedente in conformità alla sua legislazione nazionale. 2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma e il timbro dell'autorità notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalità della consegna, nonché della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non è eseguita, lo Stato Richiesto informa nel minor tempo possibile lo Stato Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica. 3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'.
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