Trattato di assistenza giudiziaria
Art. 9
Assunzione probatoria nello Stato Richiesto
In vigore dal 20 dic 2019
Assunzione probatoria nello Stato Richiesto
1. Lo Stato Richiesto, in conformità alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale, periti o altre persone, nonché acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente.
2. Lo Stato Richiesto informa nel minor tempo possibile lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalità di cui al paragrafo 3 dell'. Se necessario le autorità centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.
3. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova in conformità all'ordinamento di questo Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;150#art-tda-9