Trattato di estradizione
Art. 19
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In vigore dal 20 dic 2019
Informazioni successive
Lo Stato Richiedente, su domanda dello Stato Richiesto, fornisce nel più breve tempo possibile, allo Stato Richiesto, informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;150#art-tde-19