Trattato di estradizione
Art. 12
Riestradizione ad uno Stato terzo
In vigore dal 20 dic 2019
Riestradizione ad uno Stato terzo
Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell', lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna, senza il consenso dello Stato Richiesto. Lo Stato Richiesto può richiedere la presentazione dei documenti ed informazioni indicati all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;150#art-tde-12