Art. 12 · Riestradizione ad uno Stato terzo
Trattato di estradizione

Art. 12

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Riestradizione ad uno Stato terzo

In vigore dal 20 dic 2019
Riestradizione ad uno Stato terzo Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell', lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna, senza il consenso dello Stato Richiesto. Lo Stato Richiesto può richiedere la presentazione dei documenti ed informazioni indicati all'.
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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;150#art-tde-12