Trattato di estradizione
Art. 18
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In vigore dal 20 dic 2019
Spese
1. Lo Stato Richiesto dovrà sostenere le spese che si avranno sul suo territorio per l'esecuzione della richiesta di estradizione.
2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonché le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'.
3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente, nonché le spese del transito di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;150#art-tde-18