Accordo

Art. VI

Organo di gestione congiunto

In vigore dal 20 dic 2019
ARTICOLO VI Organo di gestione congiunto 1. Le Parti gestiranno congiuntamente la Base e a questo scopo istituiranno un Organo di gestione congiunto, di seguito denominato "l'Organo di gestione". 2. L'Organo di gestione sarà composto da figure tecniche designate dai competenti Ministeri, Agenzie Spaziali Nazionali e da qualsiasi altra persona che ciascuna delle Parti potrà designare. Ciascuna Parte nominerà 3 (tre) membri dell'Organo di Gestione e potrà nominare consulenti. 3. L'Organo di gestione si riunirà ogni qualvolta si renderà necessario per lo svolgimento dei propri compiti, e in ogni caso almeno tre volte per ciascun anno finanziario. 4. La convocazione degli incontri straordinari dell'Organo di gestione avviene su richiesta del Presidente dell'Organo di gestione, o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. 5. Salvo quanto diversamente stabilito dalla maggioranza di tutti i componenti dell'Organo di gestione, le convocazioni per ogni incontro sono inviate a ciascun componente dell'Organo di gestione con un preavviso di almeno 14 giorni. 6. Le Parti, in base ad un sistema di rotazione, designano il Presidente dell'Organo di Gestione fra i propri Rappresentanti presso l'Organo di gestione, per la durata di 2 (due) anni. 7. Le funzioni dell'Organo di Gestione includeranno: a. valutare e raccomandare al Comitato i piani strategici e il programma di lavoro annuale per la Base; b. valutare e formulare osservazioni sul Bilancio delle attività della Base; c. fornire alle Parti, tramite il Comitato, un resoconto esauriente ogni quattro mesi sullo stato di avanzamento di tutte le attività ed i progressi della Base; d. valutare e raccomandare al Comitato l'approvazione dei programmi di lancio dalla Base; e. esaminare e sottoporre alla valutazione da parte del Comitato il possibile impegno e/o coinvolgimento di Terzi nell'utilizzo della Base ai sensi dell'Articolo X del presente Accordo; f. valutare e raccomandare al Comitato politiche di condivisione dei dati, sulla base delle disposizioni preesistenti in materia di condivisione e divulgazione dei dati e proprietà intellettuale, e assicurare l'attuazione delle stesse; g. esaminare e raccomandare al Comitato aree di attività della Base di cui all'Articolo II dell'Accordo; h. esaminare il rendimento economico della Base e raccomandare al Comitato misure per assicurare il corretto adempimento degli impegni e degli obblighi della Base; i. esaminare le esigenze di personale della Base e relativi termini e condizioni di servizio per tutto il personale; j. adempiere ad ogni altro compito assegnato di volta in volta dal Comitato; k. considerare le richieste di rinnovo dei contratti stipulati con Terzi; l. esaminare e riorganizzare la struttura manageriale della Base San Marco; m. sviluppare gli schemi di servizio del personale; n. prendere in considerazione e propone tutti i piani per le risorse umane e l'approvvigionamento dei servizi necessari alla Base. 8. Salvo quanto previsto dal presente articolo, l'Organo di Gestione può deliberare in merito alle proprie procedure.
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