Accordo

Art. IV

Consiglio Congiunto dei Ministri

In vigore dal 20 dic 2019
ARTICOLO IV Consiglio Congiunto dei Ministri 1. Le Parti istituiranno un Consiglio Congiunto dei Ministri, di seguito denominato "il Consiglio", il quale avrà la funzione di organo supremo di indirizzo strategico e politico della Base e delle altre aree di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia spaziali. Essa sarà composto dai Ministri designati di volta in volta dalle Parti. 2. Le funzioni del Consiglio consisteranno in: a. Definizione delle politiche e delle attività di indirizzo con riferimento agli obiettivi dell'Accordo; b. Valutazione e approvazione delle raccomandazioni formulate dal Comitato Direttivo Congiunto; c. Valutazione e, ove possibile, risoluzione di controversie fra le Parti che potranno scaturire dall'attuazione del presente Accordo, ai sensi dell'Articolo XIV. 3. Il Consiglio si riunirà almeno una volta ogni due anni o su richiesta del Comitato Direttiva Congiunto. Il Consiglio può adottare decisioni tramite lo scambio di Note se e quando ne emerga la necessità. 4. A tal fine, il Governo della Repubblica Italiana designa il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca quale autorità responsabile per l'attuazione del presente Accordo. 5. Il Governo della Repubblica del Kenya designa il Ministero della Difesa quale Ministero responsabile per l'attuazione del presente Accordo.
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