Accordo
Art. II
La Base
In vigore dal 20 dic 2019
ARTICOLO II
La Base
1. Le Parti collaboreranno nell'uso della Base, che consiste in:
a. un segmento mobile a mare, per il controllo e il lancio di satelliti e piattaforme suborbitali e per la ricerca spaziale, attualmente situato ad Ungwana Bay;
b. un segmento a terra, nell'area di Ngomeni, per il controllo e il supporto nel lancio di satelliti e delle piattaforme suborbitali, per l'acquisizione, l'elaborazione, l'archiviazione e la divulgazione di dati e per la ricerca spaziale.
L'infrastruttura critica presso la Base è descritta nell'Allegato 1.
2. La Base sarà utilizzata per la scienza aerospaziale, la scienza e la tecnologia spaziali, la ricerca e le applicazioni cosi come per il controllo e il monitoraggio di veicoli spaziali, le applicazioni di navigazione e qualsiasi altra attività concordata tra le Parti. I settori di attività comprenderanno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) Scienza e tecnologia dello spazio;
b) Osservazione della Terra, applicazioni e servizi;
c) Supporto ai servizi di sorveglianza anche mediante l'utilizzo del segmento mobile;
d) Comunicazioni spaziali;
e) Telemedicina;
f) Acquisizione dati satellitari;
g) Servizi di controllo e telemetria;
h) Lancio e controllo di satelliti e piattaforme suborbitali;
i) Ricerca atmosferica;
i) Applicazioni e servizi di navigazione e di posizionamento;
k) Istruzione e formazione;
l) Telerilevamento.
3. Le Parti si impegnano ad utilizzare la Base unicamente per fini pacifici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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