Accordo

Art. V

Comitato Direttivo Congiunto

In vigore dal 20 dic 2019
ARTICOLO V Comitato Direttivo Congiunto 1. Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo, le Parti concordano di istituire un Comitato Direttivo Congiunto, di seguito denominato "il Comitato", composto dai Segretari Generali o altra carica equivalente dei rispettivi Ministeri e dai Direttori delle rispettive Agenzie Spaziali Nazionali. Tale Comitato provvederà, tra l'altro a: a. esaminare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e, ove necessario, sottoporre all'approvazione da parte di entrambi i Governi ogni emendamento inteso ad assicurare una sua più agevole attuazione, conformemente all'Articolo XVII del presente Accordo; b. definire e sottoporre all'approvazione da parte di entrambi i Governi i programmi di cooperazione a sostegno dell'attuazione dell'Articolo III di cui sopra; c. monitorare i progressi dei programmi e delle attività di cooperazione intrapresi ai sensi del presente Accordo; d. prendere in esame e, ove possibile, risolvere controversie che potranno insorgere nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo in conformità con l'Articolo XIV; e. esaminare ai fini dell'approvazione il possibile impegno e/o coinvolgimento di Terzi nell'uso della Base, e qualsiasi relativo accordo ai sensi dell'Articolo X del presente Accordo; f. nominare il presidente dell'Organo di Gestione Congiunto in base ad un sistema di rotazione; g. esaminare ai fini dell'approvazione i programmi di lancio secondo le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto; h. esaminare ai fini dell'approvazione le politiche di condivisione di dati, secondo le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto; i. esaminare ai fini dell'approvazione le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto sul rendimento economico della Base e qualsiasi misura raccomandata dall'Organo di Gestione Congiunto al fine di assicurare il corretto adempimento degli impegni e degli obblighi della Base; j. considerare qualsiasi altra proposta avanzata dall'una o dall'altra Parte nell'ambito del presente Accordo; k. esaminare ai fini dell'approvazione i piani strategici e i programmi di lavoro annuali, secondo le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto; 1. promuovere e assicurare lo scambio di informazioni tra le Parti. 2. I rappresentanti del Governo della Repubblica del Kenya e del Governo della Repubblica Italiana si alterneranno alla Presidenza del Comitato. 3. Il Comitato si riunirà almeno una volta nell'anno solare, in Kenya o in Italia, secondo quanto sarà congiuntamente concordato.
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Comitato Direttivo Congiunto (Art. V Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo