Accordo
Art. V
Comitato Direttivo Congiunto
In vigore dal 20 dic 2019
ARTICOLO V
Comitato Direttivo Congiunto
1. Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo, le Parti concordano di istituire un Comitato Direttivo Congiunto, di seguito denominato "il Comitato", composto dai Segretari Generali o altra carica equivalente dei rispettivi Ministeri e dai Direttori delle rispettive Agenzie Spaziali Nazionali. Tale Comitato provvederà, tra l'altro a:
a. esaminare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e, ove necessario, sottoporre all'approvazione da parte di entrambi i Governi ogni emendamento inteso ad assicurare una sua più agevole attuazione, conformemente all'Articolo XVII del presente Accordo;
b. definire e sottoporre all'approvazione da parte di entrambi i Governi i programmi di cooperazione a sostegno dell'attuazione dell'Articolo III di cui sopra;
c. monitorare i progressi dei programmi e delle attività di cooperazione intrapresi ai sensi del presente Accordo;
d. prendere in esame e, ove possibile, risolvere controversie che potranno insorgere nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo in conformità con l'Articolo XIV;
e. esaminare ai fini dell'approvazione il possibile impegno e/o coinvolgimento di Terzi nell'uso della Base, e qualsiasi relativo accordo ai sensi dell'Articolo X del presente Accordo;
f. nominare il presidente dell'Organo di Gestione Congiunto in base ad un sistema di rotazione;
g. esaminare ai fini dell'approvazione i programmi di lancio secondo le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto;
h. esaminare ai fini dell'approvazione le politiche di condivisione di dati, secondo le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto;
i. esaminare ai fini dell'approvazione le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto sul rendimento economico della Base e qualsiasi misura raccomandata dall'Organo di Gestione Congiunto al fine di assicurare il corretto adempimento degli impegni e degli obblighi della Base;
j. considerare qualsiasi altra proposta avanzata dall'una o dall'altra Parte nell'ambito del presente Accordo;
k. esaminare ai fini dell'approvazione i piani strategici e i programmi di lavoro annuali, secondo le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto;
1. promuovere e assicurare lo scambio di informazioni tra le Parti.
2. I rappresentanti del Governo della Repubblica del Kenya e del Governo della Repubblica Italiana si alterneranno alla Presidenza del Comitato.
3. Il Comitato si riunirà almeno una volta nell'anno solare, in Kenya o in Italia, secondo quanto sarà congiuntamente concordato.
Storico versioni
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