Accordo
Art. X
Uso della Base da parte di Terzi
In vigore dal 20 dic 2019
ARTICOLO X
Uso della Base da parte di Terzi
1. Le Parti acconsentiranno all'uso della Base da parte di Terzi ai sensi degli Articoli V.1 e) V1.7 e).
2. Le attività e i servizi eseguiti da e per conto di Terzi all'interno o tramite la Base saranno regolati per mezzo di contratti approvati ai sensi dell'articolo IX.14 del presente Accordo.
3. Nel rispetto degli accordi conclusi ai sensi dell'Articolo X, le Parti non saranno esentate dalle proprie responsabilità, di cui rispettivamente agli Articoli VIII e IX.
4. Nell'esaminare le domande presentate dall'una o l'altra Parte, le Parti dovranno tenere in particolare considerazione i programmi rientranti nel quadro di iniziative spaziali Europee (Agenzia Spaziale Europea ed Unione Europea) ed Africane.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2019-11-25;149#art-a-x