Accordo

Art. XV

Conferimento di Beni al Governo della Repubblica del Kenya

In vigore dal 20 dic 2019
ARTICOLO XV Conferimento di Beni al Governo della Repubblica del Kenya 1. In conformità con l'Accordo firmato dalle Parti il 14 marzo 1995 relativo alla Base San Marco di Malindi per il lancio ed il controllo di satelliti, alla scadenza del presente Accordo o in qualsiasi altro momento precedente, formalmente concordato dal Consiglio, o in caso di recesso in conformità con l'articolo XVIII, il Governo della Repubblica Italiana trasferirà tutti i diritti e proprietà relativi alla Base. Le Parti potranno raggiungere un'intesa sull'utilizzo congiunto della Base dopo la scadenza del presente Accordo. 2. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo XV, il Governo della Repubblica Italiana conserverà, durante il periodo di validità dell'Accordo, la piena proprietà dei beni, delle attrezzature e delle installazioni della Base ad eccezione del terreno assegnato per l'utilizzo e le attività della Base che continuerà a rimanere di proprietà dei Governo della Repubblica del Kenya. Il Governo del Kenya conserverà piena proprietà di qualsiasi bene, attrezzatura e istallazione acquisita durante il periodo di validità dell'Accordo. 3. I beni della Base non saranno soggetti ad alcuna forma di sequestro, requisizione o confisca da parte del Governo della Repubblica del Kenya e saranno immuni da qualsiasi forma di vincolo amministrativo o giudiziario salvo che il conferimento abbia avuto luogo a norma dell'Articolo XV del presente Accordo.
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