Accordo
Art. VIII
Prerogative ed obblighi del Governo della Repubblica Italiana
In vigore dal 20 dic 2019
ARTICOLO VIII
Prerogative ed obblighi del Governo della Repubblica Italiana
1. Il Governo della Repubblica Italiana risponderà degli obblighi correlati e delle attività condotte in attuazione del presente Accordo.
2. Il Governo della Repubblica Italiana avvierà programmi di formazione per cittadini della Repubblica del Kenya ai sensi dell'Articolo III, secondo quanto congiuntamente concordato tra le Parti.
3. Il Governo della Repubblica Italiana promuoverà progetti di sviluppo per la comunità dell'area di Ngomeni (Contea di Kilifi) in conformità con l'Articolo III, secondo quanto verrà concordato tra le Parti.
4. Il Governo della Repubblica Italiana nominerà i propri rappresentanti al Consiglio, al Comitato ed all'Organo di gestione, di cui agli Articoli IV, V e VI rispettivamente, inclusi i Presidenti designati in base ad un sistema di rotazione.
5. Il Governo della Repubblica Italiana, per il tramite dell'Agenzia Spaziale Italiana:
a) nominerà il Direttore e lo staff scientifico della Base, ai sensi dell'Articolo VII del presente Accordo;
b) sarà responsabile dei costi operativi per il funzionamento quotidiano della Base, le infrastrutture e la connessione alla rete internazionale e i programmi e le attività spaziali, conformemente alle disposizioni del documento di Visione Strategica del Governo della Repubblica Italiana nei termini in cui sarà approvato;
c) contribuirà al costo dell'istituzione e del funzionamento del Centro Regionale per l'Osservazione della Terra di cui all'Articolo III, sulla base di un Accordo attuativo concluso da entrambe le Parti;
d) corrisponderà alla Repubblica del Kenya la somma di USD 250.000,00 (duecentocinquantamila dollari USA) su base annuale, quale compenso per l'utilizzo dei terreni messi a disposizione per la Base, così come stabilito all'inizio del presente Accordo; successivamente l'entità del compenso sarà aggiornata dalle Parti ogni 5 (cinque) anni, con un incremento di 50.000 USD;
e) corrisponderà un compenso per ogni lotto ulteriore di terreno acquisito;
f) verserà al Governo della Repubblica del Kenya il 50% dei profitti derivanti da contratti con Terzi per i servizi commerciali forniti dalla Base, inclusi, ma in maniera non esclusiva, i servizi di lancio, servizi di telemetria e controllo dei satelliti, servizi di comunicazione, acquisizione di dati, sorveglianza e navigazione, con l'eccezione di accordi di cooperazione che non comportino lo scambio di fondi;
g) riscuoterà da ogni Parte Terza e verserà al Governo del Kenya una indennità di autorizzazione annuale di USD 50.000 per l'uso della Base; detta indennità di autorizzazione sarà oggetto di revisione ogni anni per la durata dell'Accordo.
h) fornirà al Governo della Repubblica del Kenya i dati sul personale non keniano adibito in Kenya ad attività relative alla Base e la lista di tutte le attrezzature destinate alla Base, precedentemente al loro arrivo nella Repubblica del Kenya;
i) fornirà al Governo della Repubblica del Kenya, su base annuale, rapporti sullo stato di avanzamento delle attività e dei progressi relativi alla cooperazione ai sensi del presente Accordo, da sottoporre alla valutazione da parte del Comitato ai sensi dell'Articolo V;
j) presenterà domanda al Governo della Repubblica del Kenya per l'assegnazione di frequenze e licenze e fornirà tutte le informazioni tecniche richieste per il rilascio di frequenze;
k) sottoporrà in anticipo al Governo della Repubblica del Kenya, con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto alla data pianificata per il lancio, i dettagli tecnici ed amministrativi relativi a ciascun lancio orbitale e suborbitale programmato. Tali dettagli includeranno:
(i) informazioni sugli accordi contrattuali;
(ii) proprietario e tipo di vettore, potenza di propulsione, combustibile, numero degli stadi e Paese di origine;
(iii) dettagli sul satellite, incluso il numero dei carichi imbarcati, il loro peso individuale, gli strumenti trasportati, il tipo di dati, la loro utilizzazione ed i finanziatori;
(iv) traiettoria orbitale e periodo di permanenza in orbita; o
(v) ogni altro dettaglio che dovesse essere necessario;
l) comunicherà all'Autorità per l'Aviazione Civile keniana (KCAA) della Repubblica del Kenya, con preavviso di almeno 60 giorni prima del lancio, date e orari relativi al lancio di satelliti e piattaforme suborbitali;
m) assegnerà, in consultazione con il Vice-Direttore e l'Organo di gestione, incarichi allo staff scientifico distaccato dal Governo della Repubblica del Kenya relativi alle attività della Base, secondo quanto verrà concordato tra le Parti.
6. Il Governo della Repubblica Italiana adotterà le misure amministrative necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni del presente Articolo.
Storico versioni
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