Trattato di Assistenza Giudiziaria

Art. 13

Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale

In vigore dal 21 ago 2019
Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale In caso fosse necessario o al fine di assicurare i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attività di assistenza richieste.
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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;91#art-tda-13

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Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo