Trattato di Assistenza Giudiziaria
Art. 12
Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute
In vigore dal 21 ago 2019
Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute
1. Quando, ai sensi dell' paragrafo 4, non è possibile l'effettuazione della videoconferenza, lo Stato Richiesto, a domanda dello Stato Richiedente, ha facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiedente affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, purchè la persona interessata vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.
2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere eseguito a condizione che:
(a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nello Stato Richiesto, nei quali debba intervenire tale persona;
(b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione.
3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello Stato Richiesto.
4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, è cura dello Stato Richiedente presentare, ove necessaria, apposita domanda di transito alle competenti Autorità dello Stato terzo ed informare in tempo utile lo Stato Richiesto dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.
5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorità Centrali dei due Stati.
6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'.
7. Il trasferimento temporaneo può essere rifiutato dallo Stato Richiesto in presenza di rilevanti e fondati motivi.
Storico versioni
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