Trattato di Assistenza Giudiziaria
Art. 15
Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici
In vigore dal 21 ago 2019
Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici
1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente, su richiesta, copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico.
2. Lo Stato Richiesto può fornire copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorità giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. È discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.
Storico versioni
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