Trattato di Assistenza Giudiziaria
Art. 19
Compatibilità con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza
In vigore dal 21 ago 2019
Compatibilità con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza
1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.
2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici, compresa la costituzione di squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.
3. Con riferimento alle attività di assistenza previste al paragrafo 2 del presente Articolo, si applicano le seguenti disposizioni:
(a) l'attività di assistenza è concessa a condizione che il fatto per cui è richiesta sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti giuridici degli Stati, come previsto al paragrafo 2 dell';
(b) la richiesta di assistenza è valutata e decisa dall'Autorità competente dello Stato Richiesto, caso per caso, in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle disposizioni del presente Trattato;
(c) l'Autorità che procede dello Stato Richiedente e l'Autorità competente dello Stato Richiesto si accordano direttamente e preventivamente su tutti i dettagli dell'attività, tra i quali l'organizzazione, le procedure operative da seguire, soggetti che partecipano ed il loro ruolo, le specifiche condizioni da osservare, la durata dell'attività. Quanto è convenuto è comunicato alle Autorità Centrali designate ai sensi dell';
(d) l'attività di assistenza è eseguita in conformità alle procedure previste dalla legislazione dello Stato Richiesto e sotto il controllo e la direzione dell'Autorità competente di questo Stato;
(e) lo Stato Richiesto può rifiutare di prestare assistenza giudiziaria, oltre che per i motivi indicati all', in considerazione della natura o della minore gravità del reato per cui si procede ovvero per altre fondate ragioni di cui informa lo Stato Richiedente.
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