Trattato di Assistenza Giudiziaria
Art. 21
Scambio di Informazioni sulla Legislazione
In vigore dal 21 ago 2019
Scambio di Informazioni sulla Legislazione
Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.
Storico versioni
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