Trattato di Assistenza Giudiziaria

Art. 18

Accertamenti Bancari e Finanziari

In vigore dal 21 ago 2019
Accertamenti Bancari e Finanziari 1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale è titolare di uno o più rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce allo Stato Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili. 2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. 3. Lo Stato Richiesto comunica tempestivamente allo Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati. 4. L'assistenza di cui al presente Articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.
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Accertamenti Bancari e Finanziari (Art. 18 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo