Trattato di Estradizione

Art. 11

Riestradizione ad uno Stato Terzo

In vigore dal 21 ago 2019
Riestradizione ad uno Stato Terzo Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell', senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto può richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'.
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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;91#art-tde-11

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Riestradizione ad uno Stato Terzo (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo