Trattato di Estradizione

Art. 13

Richieste di Estradizione avanzate da più Stati

In vigore dal 21 ago 2019
Richieste di Estradizione avanzate da più Stati Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso, in particolare: a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato; b) la gravità dei reati; c) il tempo ed il luogo di commissione del reato; d) la nazionalità ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta; e) le rispettive date di presentazione delle richieste; f) la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.
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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;91#art-tde-13

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Richieste di Estradizione avanzate da più Stati (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo