Art. 13 · Richieste di Estradizione avanzate da più Stati
Trattato di Estradizione

Art. 13

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Richieste di Estradizione avanzate da più Stati

In vigore dal 21 ago 2019
Richieste di Estradizione avanzate da più Stati Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso, in particolare: a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato; b) la gravità dei reati; c) il tempo ed il luogo di commissione del reato; d) la nazionalità ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta; e) le rispettive date di presentazione delle richieste; f) la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.
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