Trattato di Assistenza Giudiziaria
Art. 9
Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto
In vigore dal 21 ago 2019
Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto
1. Lo Stato Richiesto, in conformità alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale, periti o altre persone, nonché acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette allo Stato Richiedente.
2. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalità di cui al paragrafo 3 dell'. Se necessario le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.
3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza.
4. Lo Stato Richiesto ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato Richiedente e non contrasti con quella dello Stato Richiesto.
5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova in conformità all'ordinamento di questo Stato.
Storico versioni
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