Trattato di Assistenza Giudiziaria
Art. 4
Autorità Centrali
In vigore dal 21 ago 2019
Autorità Centrali
1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti, tramite i canali diplomatici.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kenya è l'Ufficio dell'Attorney General.
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.
Storico versioni
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