Trattato di Assistenza Giudiziaria
Art. 5
Forma e Contenuto della Richiesta
In vigore dal 21 ago 2019
Forma e Contenuto della Richiesta
1. La richiesta di assistenza è formulata in originale e per iscritto e deve recare la firma e il timbro dell'Autorità richiedente in conformità alle norme interne.
2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue:
(a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;
(b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;
(c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
(d) la descrizione delle attività di assistenza richieste;
(e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata;
(f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformità al successivo paragrafo 3;
(g) le informazioni sulle indennità e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che è citata a comparire nello Stato Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformità al successivo paragrafo 3;
(h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità al successivo paragrafo 5.
3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:
(a) le informazioni sull'identità delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale;
(b) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui può trovarsi;
(c) le informazioni sull'identità e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualità in relazione al procedimento, nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;
(d) le informazioni sull'identità e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni;
(e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o esaminare;
(f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;
(g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;
(h) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza;
(i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.
4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.
5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.
6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso i canali diplomatici dalle Autorità Centrali di cui al precedente , può essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro i trenta giorni successivi, pena la caducazione della richiesta di assistenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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